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Statuto

S T A T U T O

DENOMINAZIONE – LOGO - SEDE – DURATA

ART. 1) E’ costituita in Cepagatti (PE), con sede in Via Nazionale n°69,  l’Associazione Culturale denominata  Associazione degli italiani amici della Russia” .

ART. 2) L’ Associazione degli italiani amici della Russia ha per logo due bandiere speculari, che da sinistra a destra, l’italiana e la russa, sono rappresentate nell’atto di garrire. Entrambe sono unite e sovrastate da una corona d’alloro.

ART. 3) La sopranominata Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) Associazione degli italiani amici della Russia”  è una libera associazione di cittadini che si propone di sviluppare la conoscenza reciproca delle culture russa e italiana in tutti i campi. L’associazione ritenendo essenziale lo sviluppo dell’amicizia e della collaborazione tra i popoli, può aderire ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi nello spirito della Costituzione italiana, della carta dell’ONU e della Conferenza di Helsinki.

ART. 5) L’associazione non ha scopi di lucro. Ai fini dell’art 4 potrà in particolare: pubblicare e diffondere libri e periodici; patrocinare incontri, convegni e rassegne; favorire la sottoscrizione di gemellaggi tra i vari enti pubblici italiani e russi, promuovere la conoscenza della lingua russa in Italia e della lingua italiana in Russia organizzando all’uopo corsi per i soci in sede; facilitare il dialogo interreligioso tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa attraverso l’organizzazione di convegni, mostre, viaggi  e tutto quanto sia necessario per perseguire l’ecumenismo;  diffondere la conoscenza della scienza, della tecnologia, del folclore e dell’arte di entrambi i Paesi; rendere più saldi ed incisivi i rapporti economici tra le due Nazioni  favorendo incontri tra gli operatori economici, enti ed associazioni; promuovere con ogni opportuno mezzo viaggi culturali degli italiani in Russia e facilitare soggiorni in Italia per i cittadini russi;  gestire biblioteche e, più in generale, svolgere ogni attività diretta allo scambio di conoscenze in tutti i campi delle rispettive culture.

 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 6) Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. Dalle quote sociali versate annualmente dai propri soci;
  2. Dalle eventuali donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati da persone fisiche, enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente;
  3. Dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del bilancio, del patrimonio e dalle attività;
  4. Dalle attrezzature e dai materiali esistenti.

Le quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non sono rimborsabili in nessun caso di cessazione dell’associazione e andranno devoluti come disposto dall’articolo 13 del presente statuto.

 

 

ASSOCIATI

ART. 7) Sono soci dell’associazione le persone e/o enti che, condividendo finalità e scopi di cui all’articolo  4, ne fanno espressa richiesta e, previo versamento della quota di adesione, ricevono la tessera di iscrizione dal Presidente. L’iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell’associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto la loro volontà di recedere come previsto dall’art.13 saranno considerati soci anche per l’anno successivo se provvederanno al versamento della quota annuale di associazione entro la data di convocazione dell’assemblea annuale dei soci , e comunque non oltre il 30 di aprile. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione (art.13).

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8) Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • i Revisori dei Conti.

 

AMMINISTRAZIONE

 

ART. 9)  L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea Generale dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione di altro socio e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente dell’Associazione, e, ove lo ritenga necessario, un comitato operativo presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare – con diritto di parola ma non di voto – i collaboratori fissi. Le cariche associative sono gratuite, il consiglio può deliberare per il rimborso spese sostenute per l’espletamento degli incarichi ricevuti. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e per stabilire l’ammontare della quote sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal più anziano d’età tra i presenti. Delle riunioni delle assemblee e del consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Esso predispone il rendiconto della gestione ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Può redigere il regolamento per il funzionamento dell’associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 10)  Il Comitato operativo è un organo collegiale che provvede all’attuazione delle iniziative di carattere culturale e sociale ed è coordinato dal Presidente.

ART. 11) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, attua le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e le disposizioni del Comitato Operativo. A tale scopo svolge funzioni organizzative e gestionali. È autorizzato a compiere tutti gli atti amministrativi e finanziari in osservanza del bilancio preventivo, in nome e per conto dell’associazione e ne risponde nei confronti degli organi sociali.

ART. 12) Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per i soci. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea delibera sul rendiconto consuntivo e bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, provvede all’elezione del Consiglio Direttivo. Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti. I soci hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare se in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, con relativa delega, un altro socio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale dell’Assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in caso di elezione degli organi di gestione, far nominare dall’assemblea due scrutatori. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la metà più uno dei presenti. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

RECESSO OD ESCLUSIONE

ART.13)  La qualità di socio si perde per recesso od esclusione. Tali ipotesi sono così regolate:

  • La volontà di recedere può essere manifestata in forma scritta o quando l’associato non versa la quota associativa nei termini stabiliti;
  • L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo nei confronti dei soci:
  1. chi in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione;
  2. chi svolge attività contraria agli scopi sociali.

 

RENDICONTO

 

ART. 14)  L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine dell’esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, reinvestiti dall’associazione per i fini perseguiti.

 

SCIOGLIMENTO

 

ART. 15) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra associazione con le stesse finalità o affini ad esse operante in analogo settore. In alternativa il patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

ART. 16)  Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi a l’associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Pescara. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART.17) Il Consiglio Direttivo nominato a seguito dell’Atto Costitutivo, facente parte integrale del presente documento, resterà in carica, salvo dimissioni dei propri componenti, per anni quattro.

ART.18)  Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed al Codice Civile.